La «DIFESA LEGITTIMA» SECONDO LA LEGGE PENALE ITALIANA
I privati cittadini si possono trovare in qualsiasi momento, perché costretti, a dover affrontare nella vita di tutti i giorni situazioni difficili e pericolose con alto rischio per la propria incolumità fisica. Generalmente possono risolvere le proprie controversie ricorrendo alle forze di polizia che tutelano Ì cittadini anche contro atti di violenza da parte di malintenzionati. Quando però questo intervento non è tempestivo, ognuno può contrastare con i propri mezzi gli attacchi alla sua incolumità o al suo patrimonio. Il nostro ordinamento giuridico però,
in mancanza di particolari requisiti, vieta alla persona aggredita di difendersi contrapponendo la propria forza fisica, oppure, per chi ha ricevuto uno specifico addestramento, le tecniche di autodifesa studiate in palestra. Dobbiamo quindi tenere sempre presente che, chi si difende da un'aggressione, non acquisisce automaticamente - per il solo fatto di essere stato aggredito - il diritto di reagire con la forza e senza alcun limite nei confronti dell'aggressore. Un cittadino aggredito si può difendere in prima persona soltanto se si realizzano le condizioni richieste dall'art. 52 c.p. Difesa legittima.
Questa norma - tanto sintetica, quanto chiara e di facile comprensione - è definita «permissiva», e costituisce di fatto un'autorizzazione a commettere un reato, sempreché vengano rispettate le condizioni in essa contenute. In pratica, riconosce all'individuo aggredito da una persona capace di intendere e di volere il diritto di potersi difendere commettendo a sua volta un'azione che, al di fuori delle circostanze previste, sarebbe considerata reato, a condizione che sia strettamente necessaria ai fini della difesa. Con questa disposizione, il legislatore ha voluto dare una chiara prevalenza all'interesse della persona aggredita ingiustamente rispetto all'interesse contrapposto dell'aggressore (non a caso abbiamo evidenziato che l’aggressione deve essere ingiusta). Il principio generale che ispira la norma sul diritto ad una difesa legittima, si può far derivare dal comune riconoscimento a livello sociale del fatto che nessuna legge potrà mai obbligare un uomo a rinunciare alla propria salvezza e alla difesa di se stesso. In ossequio a questo principio, il nostro codice penale così recita:
Art. 52 c.p. Difesa legittima
«
Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un 'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa».
Passando all'esame questa norma che prevede il diritto di difendersi quando ci si trova in una situazione di pericolo perché aggrediti da altri, è interessante rilevare che tale fattispecie, come già detto in precedenza, richiede come requisiti l'esistenza di un «pericolo attuale», di una «aggressione ingiusta» e di una «reazione legittima», a sua volta vincolata alla necessità di reagire con una «difesa proporzionata all'offesa», sempreché chi si difende non abbia provocato egli stesso l'aggressione mediante istigazione con gesti o parole.
Requisiti dell'aggressione ingiusta
II soggetto attivo dell'aggressione deve essere l'uomo.
L'oggetto dell'aggressione deve essere un diritto altrui.
II soggetto passivo dell'aggressione può essere anche un terzo. Pertanto, quando l'aggressione è indirizzata contro terze persone, sarà perfettamente lecito intervenire in difesa di una persona aggredita da uno o più malintenzionati, avvalendosi della discriminante della legittima difesa anche se siamo intervenuti per difendere dei diritti altrui.
L'aggressione al diritto deve concretare un pericolo attuale di un'offesa. Il pericolo deve essere attuale, ne futuro ne passato, altrimenti la reazione dell'aggredito non può essere giustificata. Non deve trattarsi di un pericolo futuro perché contro la probabilità in avvenire di una aggressione esiste la possibilità di invocare la protezione degli organi di polizia a ciò preposti, ne di un pericolo passato perché, cessata la possibilità della lesione, la reazione sarebbe solo vendetta. Pertanto, per «attuale» si deve intendere sia pericolo incombente, quello scaturente da una situazione che, se non interrotta, sfocerebbe subito nella lesione del diritto, che il pericolo perdurante che si ha quando la lesione è in corso e possono essere evitati ulteriori sviluppi, L’attualità del pericolo non è però da sola sufficiente a giustificare la possibilità di difendersi rispondendo in modo appropriato all'aggressione. E infatti necessario che l’aggredito in quel preciso momento non abbia nessuna concreta possibilità di ricorrere all'autorità. Così se, a titolo di esempio, una persona viene aggredita nel preciso momento in cui esce da un Commissariato e quindi può invocare l'intervento tempestivo dell'Agente in servizio all'ingresso, non è legittimata a reagire.
L'offesa minacciata deve essere ingiusta, ingiustificata, cioè arrecata al di fuori di qualsiasi norma che la imponga o l'autorizzi.
Requisiti della reazione legittima
Per essere legittima, la reazione deve cadere necessariamente sull'aggressore e, inoltre, debbono ricorrere i tre seguenti requisiti:
La necessità di difendersi, che si concreta quando il soggetto è nella alternativa tra reagire o subire e, quindi, non può sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore. La necessità non esiste quando il soggetto ha una ulteriore alterativa potendo evitare l'offesa anche attraverso la fuga o comunque ponendo in essere altri espedienti. Così l'esperto di arti marziali, di fronte all'aggressione di una persona anziana che per sua natura non è potenzialmente pericolosa, piuttosto che difendersi applicando delle tecniche di percussione o di proiezione da cui possono derivare conseguenze particolarmente gravi, può abbandonare il luogo dell'aggressione, oppure può agevolmente evitare il contatto mediante delle tecniche di schivata (kawashi-wvaza). Il pericolo deve essere attuale altrimenti, come abbiamo già detto, la reazione dell'aggredito, non può essere giustificata, avendo questi la possibilità di rivolgersi agli organi di polizia a ciò preposti. Di conseguenza, varca i limiti della necessità innanzi tutto chi arreca un'offesa non indispensabile alla difesa, anche se proporzionata, incorrendo nel reato di «giustizia privata».
L'inevitabilità in altro modo del pericolo, cioè l'impossibilità da parte del soggetto di difendersi con un'offesa meno grave di quella arrecata. Esistono situazioni nelle quali un individuo viene aggredito e, suo malgrado, si trova sia nell'impossibilità materiale di richiedere aiuto alle forze dell'ordine che di potersi allontanare fuggendo dal luogo dell'aggressione. Quindi, non basta che il soggetto si trovi nella necessità di difendersi, ma occorre che egli non possa evitare il pericolo se non attraverso quel fatto offensivo, tenendo presente che l'interesse dell'aggredito sia difeso con il minor danno per l'aggressore. Per quanto attiene l'inevitabilità del pericolo, qualora la persona aggredita sia esperta di arti marziali, non deve mai dimenticare che il fatto di conoscere e sapere applicare apprezzabilmente alcune tecniche difensive appropriate, gli impone di valutare con maggiore prudenza l'opportunità di reagire o meno, quali tecniche utilizzare e, qualora l'offesa sia inevitabile, propendere prevalentemente per quelle adatte a conseguire il controllo dell'aggressore.
L'inevitabilità però può dipendere da ragioni di:
Luogo (ad esempio una persona tenuta in ostaggio dopo una rapina che riesce a fuggire solo ferendo gravemente il rapinatore che lo minaccia; se l'aggressione avviene in un luogo isolato, scarsamente illuminato e in ore serali, magari da parte di più malintenzionati di buona prestanza fisica, è sicuramente giusto per l'aggredito reagire con tecniche appropriate che consentano, senza troppa cautela per l'incolumità degli aggressori, di renderli temporaneamente inoffensivi).
Persona (ad esempio l'evidente superiorità fisica dell'aggressore, che minaccia una giovane fanciulla dalla costituzione fisica minuta, rende necessario l'uso di mezzi difensivi diversi, come potrebbero essere delle armi occasionali).
Mezzi offensivi (ad esempio non è possibile disarmare e immobilizzare chi minacci con una pistola a distanza). Si può ancora verificare che esista la necessità di difendersi senza però usare eccessiva violenza (ad esempio un esperto di arti marziali che uccide chi minaccia di ucciderlo, ben potendo immobilizzarlo o ferirlo soltanto). Viceversa può accadere che l'aggredito, che poteva evitare la colluttazione, accetti il confronto e si difenda arrecando un'offesa necessaria ma evitabile5.
5 In questo errore potrebbero incorrere sia esperti dì arti marziali sia giovani atleti che, forti delle loro conoscenze tecniche, una volta minacciati, sanno di potere affrontare il loro aggressore con buona possibilità di fargli rimpiangere (momentaneamente) la sua presunzione e non evitano lo scontro pur potendolo fare.
La proporzione tra difesa e offesa (requisito questo che riguarda più direttamente i cultori della nostra disciplina), quando cioè il male inflitto all'aggressore è inferiore, uguale o tollerabilmente superiore al male da lui minacciato. Non basta, quindi, che il soggetto si trovi nella necessità di difendersi e nell''impossibilità di farlo se non con l'offesa arrecata, ma occorre anche che questa non sia sproporzionata al male che si vuole evitare (ad esempio non vi è proporzione quando si usa un'arma da fuoco uccidendo chi, a mani nude, si limitava soltanto a percuotere).
Abbiamo quindi visto che, se sussistono i requisiti di necessità, inevitabilità e proporzione, la reazione difensiva è consentita. Dobbiamo però tenere ancora presente che gli stessi vanno valutati di volta in volta nella reale situazione concreta.
In caso di difesa da un'aggressione, l'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni che abbiamo appena elencate spetta all’Autorità Giudiziaria. Sarà la valutazione del Magistrato a stabilire se la reazione difensiva possa ritenersi legittima oppure se abbia ecceduto quei requisiti indispensabili che la rendono non punibile.
Comunque sia, chi reagisce trovandosi nelle condizioni su esposte può affrontare serenamente tale valutazione poiché il raffronto è sempre tra il bene di un aggressore e il bene di un aggredito, quindi una reazione maggiore può rassicurare sull'efficacia della difesa, perché chi si difende non sempre è in grado di valutare il pericolo reale e gli effetti della propria reazione. Logicamente, ci scusi il lettore se siamo ripetitivi, il soggetto passivo del reato (la persona offesa), esperto di arti marziali, che reagisce ad un'aggressione, non deve mai dimenticare che le sue conoscenze tecniche e la sua esperienza gli impongono di utilizzare tutto il buon senso per apprezzare il pericolo in relazione alle sue capacità, a quelle dell'aggressore e alle circostanze del luogo dove avviene il fatto, per poi decidere se e quali tecniche utilizzare.
Qualora la reazione rientri in quei comportamenti previsti dall'art. 52 c.p., essa viene ritenuta non punibile configurando così l'ipotesi di «difesa legittima reale».
Può anche capitare che, in buona fede, la persona aggredita reagisca pensando di averne il diritto, mentre in realtà non sussistono tutti i requisiti richiesti dall'art. 52 c.p., oppure che nella sua reazione difensiva ecceda nell'azione. In questo caso commetterà dei reati che esamineremo di seguito per i quali ne risponderà sia penalmente che civilmente. Però se sarà accertata la sua buonafede nel valutare la situazione, i reati commessi saranno considerati non dolosi ma colposi, quindi potrà usufruire dei benefici (riduzione di pena) previsti dalla legge. In buona sostanza, la reazione dell'aggredito deve essere necessaria per la difesa di un diritto purché sia degno di tutela, anche se il diritto è di terze persone, ma, oltre che necessaria, deve essere in qualsiasi circostanza e sempre proporzionata alla situazione reale di pericolo. Per concludere, perché si configuri la «difesa legittima reale» i requisiti di cui sopra debbono ricorrere tutti. La mancanza anche di uno solo di essi trasformerebbe la difesa legittima in una offesa ingiustificata.
DALLA «DIFESA LEGITTIMA» AI «DELITTI CONTRO LA PERSONA»
Sono definiti «delitti contro la persona» tutti quei reati che offendono direttamente i beni altamente personali dell'individuo, cioè: la vita, l'incolumità o integrità fisica, la libertà personale e l'onore. Per rimanere in tema, tratteremo soltanto quelli commessi contro il bene della vita e dell'incolumità fisica, considerati esclusivamente in rapporto a persone determinate, perché, se le stesse offese di cui parleremo fossero dirette contro una massa di persone, i reati commessi rientrerebbero in quelli contemplati tra i «delitti contro l'incolumità pubblica», argomento che non è attinente alla nostra materia. Da quanto abbiamo esaminato fino a questo momento, è emerso che senza la concomitanza dei requisiti richiesti dalla legge penale non si potrà invocare l'esimente della «difesa legittima». Di conseguenza la tutela offerta, in caso di reazione che ecceda i limiti stabiliti dalla legge, sarà sanzionata penalmente. Per questo motivo, ogni persona provvista di capacità di intendere e di volere, a maggior ragione se pratica la disciplina dell'autodifesa, deve essere a conoscenza che ogni reazione ad una minaccia ritenuta pregiudizievole per la sua incolumità, quando travalichi le condizioni richieste dall'art. 52 c.p., potrà tramutarsi in uno dei seguenti reati:
Art. 55 c.p. Eccesso colposo
«Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo»6.
6
Art. 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere, 52 c.p. Difesa legittima, 53 c.p. Uso legittimo delle armi; 54 c.p. Stato di necessità.
Tale fattispecie si configura quando colui che agisce, a causa di un errore di valutazione del comportamento della persona che lo aggredisce, ha ritenuto di trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità (necessità di difendersi) e in presenza di un pericolo attuale di un’aggressione ingiusta. Pertanto la sua reazione che supera i limiti del comportamento consentito, opportunamente giustificata benché illegittima, viene valutata a titolo di colpa, purché il fatto commesso sia previsto dalla legge come delitto colposo, quindi in modo più lieve perché ricondotta ad un errore scusabile. Questa ipotesi di reato è anche definita «difesa legittima putativa».
Art. 581 c.p. Delitto doloso di percosse
«Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,87».
E il reato che commette chi colpisce una persona senza provocarle,in conseguenza dei colpi inferti, una malattia nel corpo o nella mente, ma solo sensazioni fisiche dolorose guaribili in tempi brevi. Un semplice schiaffo portato al viso di un ipotetico aggressore, anche se a scopo dissuasivo, potrebbe configurare il reato in questione con le relative sanzioni (procedibile a querela diparte).
Art. 582 c.p. Lesione personale
«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tra mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, il delitto è punibile a querela della persona offesa».
Il codice penale prevede quattro ipotesi di lesioni personali per le quali sono computate pene diverse secondo le conseguenze subite dalla persona che ha riportato lesioni:
- Lievissime, art. 582/c. 2, se a seguito dei colpi inferti una persona provochi come conseguenza una malattia che sia giudicata, attraverso il referto medico, guaribile in un tempo contenibile entro i 20 gg. (procedibile a querela diparte).
- Lievi, art. 582/c. 1, se a seguito dei colpi inferti una persona provochi come conseguenza una malattia che sia giudicata, attraverso il referto medico, guaribile in un tempo tra i 21 e i 40 gg. (procedibile d'ufficio)
Sia per le lesioni lievissime che per le lesioni lievi, è prevista la stessa pena edittale:
la reclusione da tre mesi a tre anni. La differenza tra le due ipotesi di reato consiste nel fatto che per le prime la procedibilità è a querela di parte, sempreché non ricorrano le aggravanti previste e punite dall'ari. 585 c.p., mentre per le seconde è d'ufficio.
Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti
«Se la lesione personale è grave, si applica la reclusione da tre a sette anni» (procedibile d'ufficio).
- Gravi, art. 583/c. 1, se a seguito dei colpi inferti una persona provochi come conseguenza delle lesioni che comportano alternativamente e non congiuntamente uno dei seguenti effetti:
- una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa;
- una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 gg. (per «occupazioni» si intendono, oltre il lavoro, anche quelle attività non lavorative finalizzate ad uno scopo utile e lecito come la ricreazione, lo svago, lo studio);
- se il fatto produce l'indebolimento permanente8 di un senso o di un organo.
8
Per «indebolimento permanente» si intende la menomazione funzionale stabile che altera in senso riduttivo le capacità di un senso o di un organo senza comportarne la perdita. State attenti a colpire i bulbi oculari o a esercitare pressione su di essi con le dita oppure a colpire i testicoli di un aggressore così come superficialmente viene insegnato in molti corsi di difesa personale.
«Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da sei a dodici anni» (procedibile d'ufficio).
Gravissime, art. 583/c. 2, se a seguito dei colpi inferti una persona provochi come conseguenza delle lesioni che comportano alternativamente e non congiuntamente uno dei seguenti effetti:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile (che dura per tutta la vita);
- la perdita di un senso (che dura per tutta la vita, naturalmente con riferimento alla
funzione);
- la perdita di un arto9, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente o grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso10.
Per meglio comprendere i reati che stiamo trattando dobbiamo sapere che:
- la legge penale intende per «malattia» ogni alterazione anatomica o funzionale dell'organismo. Secondo la giurisprudenza prevalente, rientrano nella citata nozione anche le escoriazioni, i graffi, le contusioni, gli svenimenti, gli stati di choc ecc., perché non si esauriscono in una sensazione di dolore, ma causano comunque delle alterazioni anatomiche organiche e patologiche. Secondo altri orientamenti, le ipotesi di cui sopra non costituiscono malattia perché non determinano nessuna alterazione funzionale dell'organismo;
- le lesioni gravi e gravissime sono circostanze aggravanti del reato di «lesione personale lieve» previsto e punito dall'ari. 582/c. 1 e non figure autonome di reato.
Come abbiamo visto, i reati sopraelencati, secondo la loro gravita, sono punibili:
- a querela diparte, in pratica le indagini della P.G. (Polizia Giudiziaria) e la conseguente azione penale a carico del colpevole avranno inizio soltanto se la parte offesa avrà sporto, entro 90 giorni dall'accaduto, una querela con la quale chiede l'adozione di sanzioni nei confronti del colpevole. La legge penale prevede anche la possibilità per la vittima di ritirare (rimettere) la querela successivamente alla sua presentazione ponendo fine, in questo modo, al procedimento a suo tempo sollecitato. La remissione è valida se il querelato l'accetti. In tal caso si fermerà la prosecuzione delle indagini a suo carico;
- d'ufficio', le indagini della P.G., con tutte le conseguenze penali a carico del colpevole, inizieranno indipendentemente dalla volontà della vittima.
9
La perdita può essere anatomica (amputazione) o funzionale (uso).
10
Per «deformazione» si intende il cambiamento della fisionomia (come l'amputazione di un labbro), mentre per «sfregio permanente» la fisionomia non cambia ma V armonia del volto rimane alterata (ad esempio a causa di cicatrici permanenti e alteranti).
Valutiamo ancora attentamente che le responsabilità penali potrebbero aumentare se il soggetto attivo (autore) del reato, dopo aver colpito il suo antagonista, si allontanasse dal luogo della colluttazione, senza rendersi conto che la situazione da lui provocata è degenerata in qualcosa di più grave. Proprio dal tipo di lesioni che saranno successivamente diagnosticate, il Magistrato potrebbe ravvisare a suo carico, unitamente al reato di lesioni personali, anche quello di:
Art. 593 c.p. Omissione di soccorso
«Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci ... omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309,87. Alla stessa pena soggiace chi trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata».
Le ipotesi di reato che abbiamo appena esaminato impongono a tutti gli Insegnanti Tecnici di Autodifesa di ricordare agli allievi che frequentano I corsi di controllare sempre la loro aggressività.
Il Maestro, in quanto tale, o comunque l'Istruttore di turno, deve sentire il dovere morale di seguire con maggiore attenzione quegli allievi più dotati o sicuri di sé, facendo loro capire che, nel caso dovessero subire un'aggressione, farebbero bene ad accantonare la voglia di difendere a ogni costo la loro immagine e il loro onore leso, se vi fosse altra possibilità di soluzione. Egli deve richiamare frequentemente l'attenzione degli stessi sulla possibilità che, in conseguenza di un'aggressione, colui che si difende ritenga spesso di trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità e, a causa di un’errata vantazione, reagisca cagionando all'antagonista un evento più grave di quello voluto intenzionalmente. Poiché la sua reazione prende le mosse da un errore non scusabile, porta a delle conseguenze di carattere penale diversificate secondo il grado di intenzionalità dell'azione, nonché degli effetti dannosi prodotti sul malcapitato aggressore. Trattare frequentemente questi argomenti, nelle pause della lezione, mantiene elevata l'attenzione dell'allievo e lo rende capace di valutare, sia pure in breve tempo, il comportamento migliore da tenere allo scopo di ridurre Ì rischi decidendo se, come e quando agire.
Una reazione coordinata gli permetterà di ridurre il pericolo di eventi non voluti, tenendo presente che l'imponderabile è sempre in agguato. Infatti, reagendo affrettatamente, potrebbero verificarsi situazioni in qualche modo prevedibili: tentando di dare o dando uno schiaffo alla persona che ci aggredisce potremmo commettere il delitto di percosse o di lesione personale.
Oppure, nostro malgrado, potremmo anche travalicare nel più grave omicidio preterintenzionale previsto dall’art. 584 c.p. e punibile con una pena dai dieci ai diciotto anni di reclusione, qualora dal solo tentativo o dallo schiaffo derivi la morte della persona colpita come conseguenza non voluta ma verificatasi al di là dell'intenzione (si incorre nel reato di omicidio preterintenzionale se colui che percuote non ha assolutamente l'intenzione di uccidere, ma solo quella di ledere dolorosamente o di percuotere il suo aggressore). Questi eventi possibili ci suggeriscono di controllare sempre la nostra reazione perché dal reato di percosse, come pure da quello di lesioni personali, non si travalichi nell’omicidio preterintenzionale le cui conseguenze porterebbero il malcapitato a scontare lunghi anni di carcere.
In tutti Ì casi in cui la morte di un uomo è cagionata da atti diretti a commettere il delitto di percosse (ari. 581 c.p.) o di lesioni (artt. 582/585 c.p), si commetterebbe il seguente reato:
Art. 584 c.p. Omicidio preterintenzionale11
«Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni».
L'evento più grave purtroppo è sempre in agguato, in quanto nell'omicidio preterintenzionale non vi è differenza tra l'uccisione di un soggetto sano e quella di uno malato.
Ad esempio, se una persona colpisce con uno schiaffo un'altra che lo minaccia solo verbalmente, e questa urta accidentalmente la testa contro lo spigolo vivo di un muro fratturandosi il cranio con conseguenti lesioni cerebrali mortali, ha compiuto un omicidio preterintenzionale ugualmente se al solo tentativo di percuoterlo, l'avversario fugge, cade al suolo rovinosamente, urta il cranio contro uno scalino sottostante e riporta lesioni mortali. In quest'ultimo caso non vi è stato nemmeno il contatto tra il soggetto attivo e il suo ipotetico aggressore ma, per circostanze sfavorevoli, dalla sua fuga si sono create conseguenze mortali. Potrebbe capitare ancora che la persona che ha subito lesioni personali muoia per le complicanze infettive di una ferita non mortale oppure, se soffre di emofilia (una condizione che a chi si difende non è dato sapere), per un'emorragia inarrestabile. E’ opportuno ricordare ancora che, per essere incolpato del reato di omicidio preterintenzionale, può avere rilevanza anche il solo atteggiamento minaccioso o aggressivo purché diretto a ledere o a percuotere. Altra conseguenza da non sottovalutare è quella che potrebbe derivare da un colpo (atemi) oppure da un semplice schiaffo (biuta) portato alla regione laterale del collo anziché alla guancia. Se si percuote il lato sinistro del collo dell'aggressore - cosa molto probabile in quanto la maggioranza delle persone è destrorsa - può capitare di colpire una zona sensoriale della carotide, denominata seno carotideo, la cui funzione consiste nel controllare la pressione sanguigna.
Come conseguenza si può innestare inavvertitamente una reazione, che in medicina legale viene denominata riflesso seno-carotideo, che provoca il rallentamento del ritmo cardiaco fino all'arresto totale e quindi la morte. Anche questo tipo di evento può essere sempre in agguato, particolarmente se ad agire è una persona poco esperta di arti marziali che, per imitare ciò che frequentemente si vede nei film d'azione, colpisce volontariamente il collo di un aggressore con un atemi pensando di procurargli una semplice sensazione dolorosa. Quindi, sarà opportuno tenere sempre presente che ad atti aggressivi o lesivi anche di scarso conto possono seguire, così come abbiamo visto, delitti gravissimi come l'omicidio preterintenzionale. Un'altra aggravante del reato di lesioni personali volontarie e di omicidio preterintenzionale, è costituita dal comportamento del soggetto attivo del reato che agisce con l'aiuto delle armi. Ad esempio, se colui che si difende ritiene di trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, però, a causa di un'errata valutazione, reagisce avvalendosi di un coltello (mezzi offensivi), procurando delle lesioni personali al malcapitato aggressore, vale il seguente articolo:
11
L'unico caso di preterintenzione espressamente indicato nel codice penale è quello previsto e punito dall'art. 584. Una seconda ipotesi, quella dell''aborto preterintenzionale, è prevista dall’art. 18/c. 2 della 1. 22/5/78, n. 194.
Art. 585 c.p. Circostanze aggravanti (Lesioni personali commesse con armi)
«A norma del c. 1, il reato di lesioni personali volontarie e quello di omicidio preterintenzionale sono aggravati se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive».
Nel c. 2 il legislatore da la definizione di «armi» secondo la legge penale. Questa nozione però va integrata con le leggi di pubblica sicurezza e con tutte le altre leggi speciali o regolamentari che non interessano la trattazione in atto.
L'art. 585 c.p. classifica le armi in «proprie» e «improprie».
Sono definite «armi proprie» quelle (da sparo e non da sparo) la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. In relazione al loro funzionamento, possono essere ancora classificate in:
armi da sparo;
armi bianche.
Le «armi da sparo» si suddividono a loro volta in:
«armi da fuoco», cioè quelle armi costruite per lanciare uno o più proiettili mediante una forza propellente dovuta all'azione di un esplosivo;
«armi ad altra energia», ovvero quelle armi costruite per lanciare uno o più proiettili mediante una forza propellente dovuta all'azione di un'energia diversa dall'esplosivo (gas, aria compressa, molla ecc.). Anche queste armi possono interessare la nostra materia.
Art. 45, c. 1, r.d. omaggio 1940, n. 635 reg. t.u.l.p.s.
(testo unico leggi di pubblica sicurezza)
Per «armi bianche» si intendono:
tutti gli strumenti metallici da punta e/o da taglio usati normalmente per l’offesa alla persona (ad esempio baionette, pugnali, mollette, butterfly knife)12.
Sono definite «
armi improprie» tutti gli oggetti che, pur non avendo come destinazione naturale l'offesa alla persona (questa è la differenza con le armi proprie), sono però atte ad offendere, per cui è fatto divieto assoluto o condizionato, a chi li detiene, di portarli fuori della propria abitazione, Rientrano nella prima categoria
mazze e bastoni ferrati, sfollagente e noccoliere. Nella seconda, invece, quegli oggetti che possono essere portati fuori della propria abitazione alla presenza di un giustificato motivo: bastoni con puntale acuminato, forbici, rasoi, punteruoli, tubi, catene, fionde, bulloni. Qualsiasi altro strumento (noi addetti ai lavori le definiamo «armi occasionali») non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, in particolari circostanze può servire per l'offesa alla persona:
sassi, posacenere, bottiglie, cric dell'autovettura e - in questi ultimi anni particolarmente usate da parte di tossicodipendenti per sfruttare la paura del contagio da AIDS — anche siringhe.
12
Non ci interessano altri tipi di «armi proprie» come i congegni esplodenti (ad esempio le bombe a mano) o gli aggressivi chimici (lancia-gas, lancia-fìamme ecc.) perché non riguardano la nostra materia.
DALLA «RESPONSABILITA» ALLA «RESPONSABILITA CIVILE»
Purtroppo, per la persona aggredita che, a torto o ragione, ha causato danni fisici all'aggressore, oltre alla
responsabilità penale, possono determinarsi delle conseguenze di natura civilistica, riferite in particolare al risarcimento dei danni cagionati dal suo comportamento, danni che comprendono le spese sostenute per le cure mediche, l'assenza forzata dal lavoro o il risarcimento richiesto dal datore di lavoro per l'assenza del dipendente dallo stesso. La legge penale italiana, alla presenza di una reazione non giustificata, stabilisce le seguenti sanzioni civili:
Art. 185 c.p. Restituzioni e risarcimento del danno
«Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».
Pertanto, chi commette i reati che abbiamo finora esaminato, se ha cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale è obbligato a risarcire la persona offesa. Con questa norma il legislatore ha ritenuto di tutelare anche sotto il profilo patrimoniale colui che, a seguito di uno scontro fisico, abbia riportato lesioni più o meno gravi subendo quindi un danno ingiusto, in quanto conseguenza di lesioni scaturite da una reazione illegittima che è ritenuta dalla legge penale reato.
La persona aggredita che diventa il soggetto attivo del reato, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, oltre a risponderne penalmente ne risponde anche civilmente.
Questo aspetto, non meno importante di quello penale, è disciplinato dai seguenti articoli del codice civile:
Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito
«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
Nel caso in cui la reazione del soggetto attivo del reato sia ritenuta legittima dal Magistrato giudicante e, in ossequio
all'art. 52 c.p. Difesa legittima, non sia ritenuto punibile, non dovrà rispondere neanche per la legge civile dei danni cagionati al suo aggressore.
Art. 2044 c.c. Legittima difesa
«Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri»
Con questa previsione, il legislatore ha voluto tutelare la persona aggredita ingiustamente che ha reagito nei confronti dell'aggressore provocandogli danni, come conseguenza di una reazione legittima, quindi giusta, che lo esonera dal risarcimento degli eventuali danni causatigli. Si può verificare però che, per un eccesso di reazione dovuto ad un errore di valutazione13, la persona che si sente minacciata reagisca travalicando i limiti previsti dalla «difesa legittima», concretando il caso precedentemente esaminato di «difesa legittima putativa».
Se si verificano tali circostanze, risponderà per i reati penali commessi e dovrà comunque risarcire, per la parte civile, il danno provocato, in quanto la sua reazione, anche se a titolo di colpa, non può considerarsi del tutto giustificata.
Inoltre, si può verificare che l'aggredito, pur eccedendo nella sua difesa, abbia comunque reagito in una situazione legittima, quindi il Magistrato può ravvisare anche un concorso di colpa tra i due protagonisti dello scontro fisico e stabilire un risarcimento adeguato alla situazione cosi come prevede il codice civile:
Art. 1227 c.c. Concorso del fatto colposo del creditore
«Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravita della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza».
La misura del risarcimento dovuto da colui che ha risposto con un eccesso di difesa sarà stabilita dal Magistrato in base al combinato disposto degli artt. 1227-2056 c. c. Valutazione dei danni,
Per ultimo, sarà bene tenere presente che la responsabilità civile, purtroppo, rimarrà tale anche in caso di estinzione del reato (responsabilità penale)
14, così come prevede l'articolo che segue:
Art. 198 c.p. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbliga-zioni civili
«L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti».
Quindi, se il reato o la pena si estinguono, non si estingue contestualmente il risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.
CONCLUSIONE
Per spiegare la «difesa legittima» abbiamo evidenziato come la norma penale di riferimento preveda l'esistenza contestuale di requisiti quali un’aggressione ingiusta, una reazione legittima e la proporzionalità tra difesa e offesa.
Nel trattare i «delitti contro la persona» - poiché il presupposto è la difesa - allo scopo di ricondurre l'azione presa in esame alla nostra disciplina, abbiamo cercato di formulare gli esempi parlando sempre di un aggressore e di un aggredito. Il riferimento ad una persona aggredita che ritiene erroneamente di trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità e che reagisce, sia pure per difendersi, ci fa capire come, purtroppo per lei, in mancanza dei requisiti richiesti dalla legge penale, possa diventare l'autore del reato. Di conseguenza può trovarsi coinvolta nei reati che abbiamo appena esaminato, passando da una situazione di ragione a una di torto, quindi soggetto a responsabilità penale e civile. Quanto sopra può accadere perché le fattispecie di reato relative alle lesioni, così come recita la norma penale, prevedono come soggetto attivo (autore) del reato «chiunque», quindi anche colui che ha ritenuto erroneamente di trovarsi in una situazione di pericolo attuale.
E superfluo chiarire che i «delitti contro la persona» sono reati che ricadono esclusivamente sul soggetto attivo del reato, cioè su colui o colei che agisce usando la forza fisica in modo illegittimo. Per una migliore informazione, è opportuno far sapere che questi reati, spesso conseguenza di uno stato d'ira crescente, scaturiscono da semplici litigi, magari per banali motivi di circolazione stradale, oppure da una più grave lite familiare - un caso abbastanza ricorrente - dove spesso la violenza è indirizzata nei confronti del coniuge o di minori.In questi casi, gli antefatti e il successivo sviluppo degli eventi saranno valutati opportunamente dal
Magistrato, che dovrà giudicare per stabilire le responsabilità penali con tutte le conseguenze ad esse connesse. In virtù di quanto detto sopra, vogliamo porre ancora l'accento sul dovere, per gli Insegnanti Tecnici di inculcare nei loro
allievi l'abitudine a controllare sempre la propria emotività anche in momenti di crisi, per poi reagire, ove possibile, soltanto dopo un’attenta valutazione della situazione, anche in relazione al luogo in cui avviene il fatto, alla persona che aggredisce e ai mezzi offensivi che questi utilizza.
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Alcuni casi di estinzione del reato sono: amnistia, prescrizione, oblazione, remissione della querela ecc., mentre i casi di estinzione della pena sono: prescrizione, amnistia, indulto, grazia ecc.